A chi è rivolto
Tutti i cittadini possono richiedere la Carta di Identità Elettronica in qualsiasi momento e nei seguenti casi:
- possesso di una carta di identità cartacea,
- furto, smarrimento o deterioramento del proprio documento d’identità,
- possesso di una Carta di Identità Elettronica di I e II generazione (emesse prima del 4 luglio 2016).
I cittadini già in possesso di una Carta di Identità Elettronica possono richiedere un nuovo documento alla scadenza prevista della carta.
Chi può fare domanda
È possibile richiedere l’emissione della Carta di Identità Elettronica presso il proprio comune di residenza o domicilio oppure, nel caso di cittadini italiani residenti all’estero, presso il proprio consolato di competenza. I minori devono essere accompagnati da almeno un genitore.
RILASCIO CARTA IDENTITA’ PER MINORI
La procedura di emissione è analoga a quella prevista per i maggiorenni; il minore dev'essere presente per l'identificazione, accompagnato dai genitori. Sono esentati dalla rilevazione delle impronte e dalla firma del documento i minori di età inferiore ai 12 anni. La carta di identità può essere rilasciata fin dalla nascita.
La Circolare n. 15 del 26 maggio 2011 del Ministero degli Interni chiarisce alcuni elementi:
- al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci;
- la carta di identità deve riportare la firma e le impronte digitali del minore che abbia già compiuto 12 anni, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere;
- per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è "subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto";
- suggerisce ai genitori di munirsi, per agevolare il passaggio delle frontiere, "di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità)".
La Circolare n. 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni dispone, inoltre, che la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni possa riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.